SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali
Articolo 1

CAPO II

Costruzione delle imbarcazioni da diporto
Articoli 2, 3, 4

CAPO III

Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

CAPO IV

Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto
Articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

CAPO V

Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto
Articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38

CAPO VI

Disposizioni penali
Articoli 30, 40

CAPO VII

Regime tributario
Articoli 41, 42, 43, 44

CAPO VIII

Disposizioni complementari
Articoli 45, 46, 47, 48, 49

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali
Articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55 e allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1.Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
2.È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3.In materia di navigazione da diporto, e per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4.Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
5bis. è motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costrutrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita di poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

CAPO II
COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 2

1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate la dichiarazione di costruzione è facoltativa. 2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa

Art. 3

1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.
4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

Art. 4

Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III
ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 5

1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.
2. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile.
3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.
4. Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente del la Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore.


Art. 6

Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.
2. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.
4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.
6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

 

 

 

 

 

Art. 9

1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.
2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.
3. La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni cinque anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.
5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito.

 

 

 

 

 

Art. 10

Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei i trasporti.
2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro Italiano Navale.
3. Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o allo apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
4. Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.
5. Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.
6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa.
7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.


 

 

 

 

 

Art. 13

1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.
1bis. La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.
3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.
4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.
4bis. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.
5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.


 

 

 

 

 

Art. 14

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unitàè destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.


 

 

 

 

 

Art. 15

1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo
2. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dagli uffici della Motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dagli uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
2. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.


 

 

 

 

 

Art. 17

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.
2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO Art. 18 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 19 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 20 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 21 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 22 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 23 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 24 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 25 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 26 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 27 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 28 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 29 2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge. Art. 30 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 31 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 32 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 CAPO V COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO Art. 33 1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti. Art. 34 1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona. Art. 35 1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il diciottesimo anno di età, per i servizi di macchina. 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. 3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 36 1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. Art. 37 1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti. Art. 38 1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima. 2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo. 3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini. CAPO VI DISPOSIZIONI PENALI Art. 39 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa penuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione. Art. 40 1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo,può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata infrazione. 2. Il comandante del porto o il direttore comparimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede,qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. 3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento. 4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. CAPO VII REGIME TRIBUTARIO Art. 41 1. Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: 190-bis - abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione. a) con licenza: 1) per imbarcazioni da diporto,tassa dovuta lire 3.000; 2) per navi da diporto,tassa dovuta lire 20.000; b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria: per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500. 190-ter - certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500. Art. 42 1. Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente: 195.5 - rilascio e vidimazione di patenti: a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto: tassa di rilascio lire 5.000; b) per il comando di navi da diporto: tassa di rilascio lire 10.000; tassa di vidimazione lire 3.000. 2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero di ordine 212 della tabella A allegata al testo unico di cui allo articolo precedente. Art. 43 1. L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente: Art. 52 - (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa: a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto; b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto; c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori. Art. 44 1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge. 2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. 3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto. 4. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto. CAPO VIII DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI Art. 45 Abrogato da LS 1986 04 26 0193 0024 Art. 46 1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione. 2. Ai natanti da diporto indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione. Art. 47 1. La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'articolo 2054 del codice civile. 2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice. Art. 48 1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dallo articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati. 3. La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. Art. 49 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente. 2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente. 3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche. 4. Abrogato da LS 1998 11 30 0413 0013 CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 50 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 51 Abrogato da DPR 1997 10 09 0431 0033 Art. 52 1. Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975. Art. 53 1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti,franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta. Art. 54 1. Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate. 2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti. Art. 55 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

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