Misure di salvaguardia del Parco nazionale
dell'arcipelago di La Maddalena.
Articolo 1.
Norme di salvaguardia
Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni
del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'amministrazione
difesa, l'area del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, così
come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa, ai sensi
dell'articolo 12 della legge numero 394/1991, nelle seguenti macro zone:
* Area TERRESTRE ;
* Area MARINA.
L'area del Parco, per la parte terrestre, è suddivisa nelle seguenti
zone (vedi cartografia allegata):
Zona Ta : di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente
grado di antropizzazione;
Zona Tb : di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico
o con maggior grado di antropizzazione;
Zona Tc : con accentuato grado di antropizzazione.
L'area del Parco, per la parte marina, è suddivisa nelle seguenti
aree:
Zona Ma : di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto
tra uomo e ambiente è limitato;
Zona Mb : di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto
tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità.
Nelle Zona Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago
di La Maddalena sono VIETATI:
- La cattura, l'uccisione, il danneggiamento,il disturbo delle specie animali;
- La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
- L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
- L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
- Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- La raccolta di fossili, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;
- L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
- L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- L'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
- Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato,fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- Il pascolo;
- Il prelievo delle uova;
- L'abbandono di qualunque oggetto;
- La realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- L'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani;
- L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui a normativa vigente e di quella informativa del Parco;
- La realizzazione di nuovi edifici;
- La realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità;
Sono CONSENTITI :
- L'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per esercizio dei diritti di usi civici;
- Visite mirate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.
Nelle Zona Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago
di La Maddalena sono VIETATI:
- La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
- L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
- L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
- Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- La raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;
- L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
- L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- L'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
- La realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico residenziale anche legata all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili.
Sono CONSENTITI:
- Le escursioni su tutte le isole dell'arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- Il prelievo dei soli minerali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.
Nelle Zona Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco.
Nelle Zona Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ULTERIORI DIVIETI :
- La pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- L'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- La navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentari di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;
- L'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- Le attività che possono arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
- L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione del organismo di gestione del Parco.
In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.
Nelle Zona Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:
- L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerarie;
- L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- La pesca subacquea non regolamentata;
- L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti sostanze lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- La pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad un chilometro, salvo norme regionali più restrittive.
Sono CONSENTITI:
- Le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;
- La balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
- La pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti di la Maddalena;
- La navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 mt. dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi.
Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale;
- La navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 mt. dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco.
In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia sarà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco.
Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 mt. dalla costa di 7 nodi.
Allo scopo di controllare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.
In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni.
Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco.
I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto della necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori.
L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.
Articolo 2.
Regime autorizzativo generale
Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare, su tutto il territorio del
Parco nazionale dell'arcipelago di la Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente articolo 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli
strumenti urbanistici comunali.
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:
- I nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- Le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- I piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "c", "d" ed "f ", o ad esse assimilati, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'arcipelago di la Maddalena vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia.
Articolo 3.
Modalità di richiesta di autorizzazione
L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente
Parco per quanto disposto dal precedente articolo 1 è subordinato
al rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni:
- Gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati
da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri comprese le eventuali
prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio
secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
- L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti
nelle zone Tb, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione
richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere
prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità
di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende
rilasciata.
Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui
al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse all'ente Parco
prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto
ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni
sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata
da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere
prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità
istruttorie; decorsi i predetti terreni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
Articolo 4.
Sorveglianza
Tranne che per le attività connesse alla
utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle Zone TERRESTRI ,
di cui al precedente articolo 1, è affidata al corpo forestale della
regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da personale del
corpo forestale dello stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme
di legge con il ministero competente, previo benestare della regione autonoma
della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 21 della
legge n. 4/391991.
La sorveglianza delle Zone MARINE, di cui al precedente
articolo 1, è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo
19, comma 7, delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal corpo forestale
e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo
le rispettive competenze, nonché dalle altre forze di polizia.