Misure di salvaguardia del Parco nazionale
dell'arcipelago di La Maddalena.

Articolo 1.
Norme di salvaguardia

Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'amministrazione difesa, l'area del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa, ai sensi dell'articolo 12 della legge numero 394/1991, nelle seguenti macro zone:

* Area TERRESTRE ; * Area MARINA.

L'area del Parco, per la parte terrestre, è suddivisa nelle seguenti zone (vedi cartografia allegata):
Zona Ta : di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
Zona Tb : di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggior grado di antropizzazione;
Zona Tc : con accentuato grado di antropizzazione.

L'area del Parco, per la parte marina, è suddivisa nelle seguenti aree:
Zona Ma : di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato;
Zona Mb : di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità.


Nelle Zona Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

Sono CONSENTITI :

Nelle Zona Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

Sono CONSENTITI:


Nelle Zona Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco.


Nelle Zona Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ULTERIORI DIVIETI :

In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.


Nelle Zona Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

Sono CONSENTITI:

Articolo 2.
Regime autorizzativo generale

Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare, su tutto il territorio del Parco nazionale dell'arcipelago di la Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente articolo 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

Articolo 3.
Modalità di richiesta di autorizzazione

L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dal precedente articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

  1. Gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
  2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.
Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie; decorsi i predetti terreni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 4.
Sorveglianza

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle Zone TERRESTRI , di cui al precedente articolo 1, è affidata al corpo forestale della regione autonoma della Sardegna eventualmente coadiuvato da personale del corpo forestale dello stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 21 della legge n. 4/391991.
La sorveglianza delle Zone MARINE, di cui al precedente articolo 1, è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre forze di polizia.



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