DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 Maggio 1996
Istituzione dell’Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena

Art.1

  1. E’ istituito, con decorrenza 1° Gennaio 1997, l’ente Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena.
  2. L’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente.
  3. All’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70..
  4. L’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
  5. Il territorio del Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell’Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Autonoma della Sardegna e la sede dell’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
  6. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione dell’organismo di gestione e fino all’approvazione del Piano del Parco, di cui all’Art. 12 della Legge 394/1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia riportate nell’allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
  7. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell’Ente Parco.
  8. Sono fatte salve le competenze del Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 3 dell’Art. 31 della citata legge 394/1991.
Art. 2

  1. Sono organi dell’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena :
    1. Il presidente ;
    2. Il consiglio direttivo ;
    3. La giunta esecutiva ;
    4. Il collegio dei revisori dei conti ;
    5. La comunità del Parco .
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall’Art. 9, commi 3,4,5,6 e 10, della legge 394/1991.
  3. Il consiglio direttivo dell’ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena individua la sede dell’ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
  4. L’ente Parco potrà avvalersi d personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dagli enti locali, da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3

  1. Costituiscono entrate dell’ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi :
    1. I contributi ordinari e straordinari dello Stato ;
    2. I contributi della Regione e degli enti pubblici ;
    3. I lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all’Art.3 della legge 2 Agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni ;
    4. Gli eventuali redditi patrimoniali ;
    5. I canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi ;
    6. I proventi delle attività commerciali e promozionali ;
    7. I proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari ;
    8. Ogni altro provente acquisito in relazione all’attività del Parco .
  2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente .
Art.4

  1. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo dell’ente Parco, è affidata ad un apposito comitato di gestione così costituito :
    1. il Presidente nominato dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ;
    2. cinque rappresentanti su designazione del Consiglio Comunale de La Maddalena, uno dei quali è il Sindaco pro-tempore ;
    3. un rappresentante nominato dal Ministero dell’Ambiente ;
    4. un rappresentante nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ;
    5. un rappresentante nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna ;
    6. un rappresentante delle Associazioni Scientifiche ;
    7. un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste.
  2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 Dicembre 1991, n. 394/1991, e alla legge 4 Gennaio 1994, n. 10 .

Roma, addì 17 Maggio 1996



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