DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 Maggio 1996
Istituzione dellEnte parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena
Art.1
- E istituito, con decorrenza 1° Gennaio 1997, lente Parco Nazionale dellArcipelago de La Maddalena.
- Lente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dellAmbiente.
- Allente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70..
- Lente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
- Il territorio del Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dellAmbiente ed in copia conforme presso la Regione Autonoma della Sardegna e la sede dellente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
- Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione dellorganismo di gestione e fino allapprovazione del Piano del Parco, di cui allArt. 12 della Legge 394/1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia riportate nellallegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
- Con Decreto del Ministro dellAmbiente, di concerto con il Ministro del Tesoro, entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dellEnte Parco.
- Sono fatte salve le competenze del Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 3 dellArt. 31 della citata legge 394/1991.
Art. 2
- Sono organi dellente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena :
- Il presidente ;
- Il consiglio direttivo ;
- La giunta esecutiva ;
- Il collegio dei revisori dei conti ;
- La comunità del Parco .
- La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dallArt. 9, commi 3,4,5,6 e 10, della legge 394/1991.
- Il consiglio direttivo dellente Parco nazionale dellArcipelago de La Maddalena individua la sede dellente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
- Lente Parco potrà avvalersi d personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dagli enti locali, da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
- Costituiscono entrate dellente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi :
- I contributi ordinari e straordinari dello Stato ;
- I contributi della Regione e degli enti pubblici ;
- I lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui allArt.3 della legge 2 Agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Gli eventuali redditi patrimoniali ;
- I canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi ;
- I proventi delle attività commerciali e promozionali ;
- I proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari ;
- Ogni altro provente acquisito in relazione allattività del Parco .
- I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dellAmbiente .
Art.4
- La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo dellente Parco, è affidata ad un apposito comitato di gestione così costituito :
- il Presidente nominato dal Ministro dellAmbiente, dintesa con la Regione Autonoma della Sardegna ;
- cinque rappresentanti su designazione del Consiglio Comunale de La Maddalena, uno dei quali è il Sindaco pro-tempore ;
- un rappresentante nominato dal Ministero dellAmbiente ;
- un rappresentante nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ;
- un rappresentante nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna ;
- un rappresentante delle Associazioni Scientifiche ;
- un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste.
- Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 Dicembre 1991, n. 394/1991, e alla legge 4 Gennaio 1994, n. 10 .
Roma, addì 17 Maggio 1996